Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
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4. | ![]() | 06/11/2019 | |
5. | ![]() | 27/12/2017 | |
6. | ![]() | 18/07/2017 | |
7. | ![]() | 23/12/2016 | |
8. | ![]() | 29/07/2016 | |
9. | ![]() | 30/05/2016 | |
10. | ![]() | 26/02/2016 | |
11. | ![]() | 20/12/2013 | |
12. | ![]() | 25/07/2013 | |
13. | ![]() | 28/07/2011 | |
14. | ![]() | 26/07/2011 | |
15. | ![]() | 03/02/2009 | |
16. | ![]() | 27/07/2007 | |
17. | ![]() | 22/12/2005 | |
18. | ![]() | 18/02/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 09/05/2011
LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 71 del 9 maggio 2011
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.