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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21

L.R. 18 giugno 2015, n. 7

1 bis.
2.
2 bis.
Art. 12 bis

(articolo aggiunto da art. 2 L.R. 18 giugno 2015, n. 7)

Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avvalendosi anche dei lavori dell'Osservatorio.
2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
1.
2.
3.
4.
1 bis.
Art. 16 bis

(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 18 giugno 2015, n. 7)

Partecipazione
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubblica la relazione prevista dall'articolo 17, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati. Nella conferenza vengono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, forme di valutazione partecipata.
1.
2.

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