LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
(modificata rubrica, modificati commi 1 e 3, sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 18 giugno 2015, n. 7)
Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso
1. La Giunta regionale, attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;
b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;
e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15;
f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1;
g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari);
h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui:
1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo.
2 bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10.