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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21

L.R. 18 giugno 2015, n. 7

Art. 15

(aggiunto comma 1 bis da art. 3 L.R. 18 giugno 2015, n. 7)

Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.
1 bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:
a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.

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