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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21

L.R. 18 giugno 2015, n. 7

TTOLO IV
Disposizioni generali
Art. 12

(modificata rubrica, modificati commi 1 e 3, sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 18 giugno 2015, n. 7)

Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso
1. La Giunta regionale, attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;
b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;
e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15;
f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1;
g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari);
h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui:
1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo.
2 bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10.
Art. 12 bis

(articolo aggiunto da art. 2 L.R. 18 giugno 2015, n. 7)

Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avvalendosi anche dei lavori dell'Osservatorio.
2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
Art. 13
Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.
Art. 14
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
Art. 15

(aggiunto comma 1 bis da art. 3 L.R. 18 giugno 2015, n. 7)

Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.
1 bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:
a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.

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