LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(sostituito da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26)
Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa. La disposizione non si applica ai direttori degli istituti e agenzie regionali individuati dall'articolo 1, comma 3 bis, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.