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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 30 marzo 2012

Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 Sito esterno (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) titolo di studio;
c) professione esercitata;
d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;
f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;
g) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
h) dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982 Sito esterno, nonché dei conviventi more uxorio se gli stessi vi consentono;
i) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità ricevuto o erogato per un valore di oltre mille euro annui;
J) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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