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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 30 marzo 2012

Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:
a) l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso;
b) un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
1) ufficio proponente;
2) soggetto assegnatario;
3) tipologia dell'incarico;
4) ammontare dei compensi riconosciuti;
5) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate;
6) esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi, attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;
c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.

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