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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 30 marzo 2012

Art. 8
Sanzioni
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta, o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea.
2. Dell'inosservanza della diffida si fa menzione nell'anagrafe degli eletti e dei nominati di cui all'articolo 3 della presente legge.

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