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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 30 marzo 2012

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Oggetto, principi e finalità
Chiudere area cap2 Capo II - Disposizioni in materia di trasparenza e informazione sull'Assemblea legislativa e sulla Giunta regionale
Art. 3 - Anagrafe degli eletti e dei nominati
Art. 4 - Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
Art. 5 - Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
Art. 6 - Tutela dei dati personali
Art. 7 - Estensione delle disposizioni
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto, principi e finalità
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
Capo II
Disposizioni in materia di trasparenza e informazione sull'Assemblea legislativa e sulla Giunta regionale
Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 Sito esterno (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) titolo di studio;
c) professione esercitata;
d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;
f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;
g) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
h) dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982 Sito esterno, nonché dei conviventi more uxorio se gli stessi vi consentono;
i) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità ricevuto o erogato per un valore di oltre mille euro annui;
J) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:
a) l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso;
b) un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
1) ufficio proponente;
2) soggetto assegnatario;
3) tipologia dell'incarico;
4) ammontare dei compensi riconosciuti;
5) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate;
6) esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi, attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;
c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.
Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale istituiscono apposite sezioni dei rispettivi portali nelle quali inserirli.
2. Tutti i dati resi pubblici sui portali devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.
3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono definiti con apposito atto adottato d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale atto deve prevedere l'apposita licenza per l'utilizzo dei dati e la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la massima fruibilità dei dati stessi.
Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previo contatto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), per assicurare il rispetto della disciplina applicabile.
Art. 7
Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e comma 2 della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.
Art. 8
Sanzioni
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta, o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea.
2. Dell'inosservanza della diffida si fa menzione nell'anagrafe degli eletti e dei nominati di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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