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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 17

Art. 3

(modificato comma 1, sostituite lett. h) e i), aggiunto comma 2 bis. da art. 27 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)

Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 Sito esterno (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) titolo di studio;
c) professione esercitata;
d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;
f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;
g) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:
1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;
3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;
i bis) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982;
i ter) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982, del coniuge non separato, del convivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;
J) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i) e alle lettere i bis) e i ter) devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati.

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