LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(sostituito da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)
Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.