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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 17

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Oggetto, principi e finalità
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni in materia di trasparenza e informazione sull'Assemblea legislativa e sulla Giunta regionale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto, principi e finalità
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
Capo II
Disposizioni in materia di trasparenza e informazione sull'Assemblea legislativa e sulla Giunta regionale
Art. 3

(modificato comma 1, sostituite lett. h) e i), aggiunto comma 2 bis. da art. 27 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)

Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 Sito esterno (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) titolo di studio;
c) professione esercitata;
d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;
f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;
g) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:
1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;
3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;
i bis) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982;
i ter) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982, del coniuge non separato, del convivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;
J) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i) e alle lettere i bis) e i ter) devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati.
Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:
a) l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso;
b) un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
1) ufficio proponente;
2) soggetto assegnatario;
3) tipologia dell'incarico;
4) ammontare dei compensi riconosciuti;
5) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate;
6) esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi, attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;
c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.
Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale istituiscono apposite sezioni dei rispettivi portali nelle quali inserirli.
2. Tutti i dati resi pubblici sui portali devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.
3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono definiti con apposito atto adottato d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale atto deve prevedere l'apposita licenza per l'utilizzo dei dati e la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la massima fruibilità dei dati stessi.
Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previo contatto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), per assicurare il rispetto della disciplina applicabile.
Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.
Diffida e sanzioni amministrative
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale o uno dei soggetti di cui all'articolo 7, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale.
2. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), i bis) e i ter) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di 1.000 euro. La competente struttura, della Giunta e dell'Assemblea, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.
Art. 8 bis
Disposizione transitoria
1. Per il completamento dell'attuazione delle parti della presente legge che necessitano di una sistemazione informatica complessa i termini sono prorogati al 30 giugno 2013. È fatta comunque salva l'attuazione delle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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