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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

Art. 7

(già sostituito da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 , infine nuovamente sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Estensione delle disposizioni
1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.
2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del programma triennale della trasparenza.

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