LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Capo II - Disposizioni in materia di trasparenza e informazione sull'Assemblea legislativa e sulla Giunta regionale Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
(sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l'integrità con il quale viene individuato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013
e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.(già modificato comma 1, sostituite lett. h) e i), aggiunto comma 2 bis. da art. 27 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17, infine sostituito intero articolo da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.
e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012
convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.
e dalla relativa disciplina applicativa.(sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
(sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
(sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
e dalla presente legge si adeguano alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).(già sostituito da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 , nuovamente sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, infine abrogato comma 2 da art. 15 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)
sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.(già sostituito da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , nuovamente sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)
e dalla relativa disciplina applicativa.
, la Regione adotta un regolamento per l'applicazione del regime sanzionatorio.(già aggiunto da art. 30 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17, infine abrogato da art. 13 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

