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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto, principi e finalità
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione.
2. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Sito esterno (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l'integrità con il quale viene individuato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.
Capo II
Disposizioni in materia di trasparenza e informazione sull'Assemblea legislativa e sulla Giunta regionale
Art. 3

(già modificato comma 1, sostituite lett. h) e i), aggiunto comma 2 bis. da art. 27 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17, infine sostituito intero articolo da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.
2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 Sito esterno convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.
3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno e dalla relativa disciplina applicativa.
Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.
Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. I dati e le informazioni di cui all'articolo 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.
2. I dati e le informazioni di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.
Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Le pubblicazioni sui portali internet dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno e dalla presente legge si adeguano alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 7

(già sostituito da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 , nuovamente sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, infine abrogato comma 2 da art. 15 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

Estensione delle disposizioni
1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.
2. abrogato.
Art. 8

(già sostituito da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , nuovamente sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Sanzioni
1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno e dalla relativa disciplina applicativa.
2. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno, la Regione adotta un regolamento per l'applicazione del regime sanzionatorio.
Art. 8 bis
Disposizione transitoria
abrogato.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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