LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(già sostituito da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 , nuovamente sostituito da art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, infine abrogato comma 2 da art. 15 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)
Estensione delle disposizioni
1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.
2. abrogato.