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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 12 (Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
1. Per i progetti di cui all'articolo 11, comma 1, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta:
a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A.;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3.
2. Il proponente presenta all'autorità competente un'analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a), nonché un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Il S.I.A., in ogni caso, contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a);
e) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
f) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
g) una descrizione della fase finale di decommissiong dell'opera;
h) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A., nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 18.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, relativo ai contenuti del S.I.A..
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati alla procedure di V.I.A. ad esito della procedura di verifica (screening), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).
7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.".

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