Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 17
Modifiche all'articolo 15 (Partecipazione) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque può, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURERT di cui all'articolo 14, comma 2, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole:
"i soggetti interessati"
sono sostituite con
"il pubblico".
3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, è abrogato.
4.
Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"disciplinate dall'articolo 14"
sono inserite le seguenti:
"e dal presente articolo".

Espandi Indice