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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 18
Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis
Integrazioni e modifiche
1. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, l'autorità competente non procede all'ulteriore corso della valutazione.
2. Il proponente può chiedere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, per una sola volta, di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione delle modifiche un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente per giustificati motivi, per un massimo di ulteriori quarantacinque. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è adottato entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3. L'autorità competente, ove ritenga che le integrazioni e le modifiche apportate ai sensi dei commi 1 e 2 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse per sessanta giorni su supporto cartaceo e contestualmente ne dia avviso con le modalità di cui all'articolo 14. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo S.I.A. e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle modifiche apportate agli elaborati ai sensi dei commi 1 e 2. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.".

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