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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 (Definizioni) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente, disciplinato dall'articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening);
c) procedura di V.I.A.: la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, disciplinata dal Titolo III, finalizzata alla emanazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di V.I.A., di cui alla lettera d);
d) provvedimento di V.I.A.: il provvedimento dell'autorità competente, disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18, che conclude la fase di valutazione del processo di V.I.A.. È un provvedimento obbligatorio e vincolante, che produce inoltre gli effetti di cui all'articolo 17;
e) studio ambientale preliminare: studio tecnico-scientifico relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 9;
f) studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, disciplinato dall'articolo 11;
g) definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'articolo 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A.;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica (screening) e l'adozione del provvedimento di V.I.A., e che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'articolo 5;
i) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
j) provincia interessata: la provincia nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati;
k) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
l) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
m) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le definizioni di cui all'articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Gli Allegati A.1, A.2 e A.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 e 5.
4. Gli Allegati B.1, B.2 e B.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 bis e 5.".

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