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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 20
Sostituzione dell'articolo 17 (Effetti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
1. Il provvedimento positivo di V.I.A., per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'articolo 6, nonché per i progetti relativi ad impianti di produzione di energia, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale.
2. Il provvedimento positivo di V.I.A. per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 7, ad accezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento positivo di V.I.A. ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
4. La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, comprende e sostituisce in particolare:
a) la valutazione d'incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); a tal fine il S.I.A. contiene gli elementi di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, dando ad essi specifica evidenza;
b) l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno ed alla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato VIII del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno; a tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste all'articolo 29 ter, e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno;
c) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno); a tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche la relativa "Relazione paesaggistica" redatta secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.
5. Il provvedimento positivo di V.I.A. per le opere pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento comprende la verifica di assoggettabilità o la Valsat. In tal caso, il S.I.A. motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento di V.I.A. di cui all'articolo 16 contiene la dichiarazione di sintesi.
6. La procedura di V.I.A. può essere attivata da parte dei comuni, delle province e della Regione in alternativa al procedimento unico di cui agli articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies e 36 octies della legge regionale n. 20 del 2000, al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche di rispettiva competenza e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse.
7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura di V.I.A. viene svolta all'interno del procedimento unico energetico di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. A tal fine l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica energetica convoca un'unica conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il provvedimento positivo di V.I.A. comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso antecedentemente o contestualmente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione unica.
8. Il provvedimento positivo di V.I.A. obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
9. Il provvedimento negativo di V.I.A. preclude la realizzazione del progetto.
10. In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di V.I.A. ed i progetti sottoposti a V.I.A. devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di V.I.A.. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di V.I.A. deve essere reiterata.".

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