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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 22
Sostituzione dell'articolo 19 (Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali"
1. Nel caso di progetti, soggetti a procedure di verifica (screening) od a procedure di V.I.A., che risultino localizzati sul territorio di più regioni, la Giunta regionale adotta il provvedimento di V.I.A. d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, i pareri di tali regioni, delle province, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati e dispone che il proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che si esprimono nei successivi novanta giorni, trascorsi i quali l'autorità competente può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.".

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