Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 23
Sostituzione dell'articolo 20 (Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di competenza statale
1. Il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, relativo al provvedimento di V.I.A. di competenza statale, è espresso dalla Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere delle province e dei comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1, gli elaborati relativi alla procedura di V.I.A. di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche alle province ed ai comuni interessati, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.".

Espandi Indice