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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 25
Sostituzione dell'articolo 22 (Monitoraggio) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Monitoraggio
1. Il provvedimento di V.I.A. contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno. A tal fine è predisposta all'interno del S.I.A. una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), e all'articolo 17, comma 8, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.".

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