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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 28
Modifiche all'articolo 25 (Informazione e sistema informativo) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e i provvedimenti di V.I.A. con la relativa documentazione. Tale archivio è reso disponibile alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web.".
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole
"Bollettino Ufficiale della Regione"
sono sostituite da
"BURERT";
b)
le parole
"comma 3 dell'art. 16"
sono sostituite da:
"comma 4 dell'articolo 16".

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