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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3 (Informazione e partecipazione) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e del S.I.A., il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
3. Ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), l'autorità competente, su richiesta di una amministrazione interessata o del pubblico interessato, organizza la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A., nonché del relativo studio ambientale preliminare o del relativo S.I.A., in un'apposita assemblea pubblica, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito di cui all'articolo 9, comma 3, o all'articolo 14, comma 2.".

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