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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 32
Sostituzione dell'articolo 31 (Modifiche degli Allegati) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del trenta per cento, od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel BURERT.".

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