Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 34
Norme transitorie
1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di V.I.A. la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.
2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della legge regionale n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge, si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Sito esterno (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno, recante norme in materia ambientale).
3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla Regione ai sensi delle previgenti normative, con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1238 (Approvazione 'direttiva generale sull'attuazione lr n. 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle 'linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del S.I.A. per la procedura di V.I.A.' (art. 8 lr n. 9/99)), per le parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
4. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Sito esterno.

Espandi Indice