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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 35
Modifiche all'articolo 2 (Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici) della legge regionale n. 10 del 1993
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative), è sostituita dalla seguente:
"b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in misura comunque non superiore a 30.000 volt.".
2.
Alla fine del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993 è aggiunto il seguente periodo:
"Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva della Regione.".

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