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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 36
Modifiche all'articolo 4 (Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione) della legge regionale n. 10 del 1993
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1993 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 5.".

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