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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 38
Sostituzione dell'articolo 99 (Programma regionale per la tutela dell'ambiente) della legge regionale n. 3 del 1999
1.
L'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente:
"Art. 99
Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno. Il Piano regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla "Strategia nazionale di sviluppo sostenibile", indica gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione degli obiettivi nazionali.
2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, assicurano che la crescita economica comporti la riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.
3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, rifiuti e definisce gli obiettivi strategici da raggiungere che dovranno essere recepiti dalla pianificazione territoriale generale e settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per la sostenibilità.
4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta.
5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni cinque anni sulla base anche degli esiti del monitoraggio.
6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 bis.".

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