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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 40
Sostituzione dell'articolo 100 (Quadro degli interventi) della legge regionale n. 3 del 1999
1.
L'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 100
Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli approvati ai sensi dell'articolo 99 bis sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17,18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Sito esterno.
2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite con l'atto di programmazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento.".

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