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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 5
Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter nella legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4 bis
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica (screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di V.I.A., sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti:
a) i progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di V.I.A. i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
b) alla procedura di V.I.A. i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.
Art. 4 ter
Soglie dimensionali
1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del cinquanta per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette o all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del trenta per cento nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno);
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001.".

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