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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 6
Modifiche all'articolo 5 (Autorità competenti) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna). La convenzione è onerosa per le province ed i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.".

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