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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 7
Sostituzione dell'articolo 6 (Sportello unico per le attività produttive) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A. disciplinata dalla presente legge e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente per l'effettuazione dei procedimenti di cui al Titolo II ed al Titolo III.
2. La procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II è conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno).
3. La procedura di V.I.A. di cui al Titolo III è attivata nell'ambito del procedimento unico previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 Sito esterno. Dall'avvio della procedura fino all'adozione del provvedimento di V.I.A., sono sospesi i termini per la conclusione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 Sito esterno volto all'adozione degli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto diversi da quelli in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni del provvedimento di V.I.A. comportino modifiche progettuali, i termini per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla data in cui il proponente produce la documentazione progettuale modificata.
4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di V.I.A. può essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 Sito esterno.
5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un'unica conferenza di servizi degli enti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e al procedimento unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 Sito esterno. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di V.I.A. si applica la disciplina di cui alla presente legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedimentali. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) quanto alle modalità d'indizione.
6. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del SUAP tutte le informazioni sull'iter procedimentale relativo alle procedure di verifica (screening) e di V.I.A.. Il SUAP assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di V.I.A..".

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