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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 9
Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Documentazione connessa al segreto industriale
1. Nell'ambito delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di V.I.A., a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o S.I.A. preliminare. In tal caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito al progetto e ai suoi impatti ambientali. Si applica l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.".

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