LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3
RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Riforma della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 (Finalità) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 , ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. In tale ambito la V.I.A. ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l'uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti, la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso gli sportelli unici.".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 (Definizioni) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente, disciplinato dall'articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening);
c) procedura di V.I.A.: la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, disciplinata dal Titolo III, finalizzata alla emanazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di V.I.A., di cui alla lettera d);
d) provvedimento di V.I.A.: il provvedimento dell'autorità competente, disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18, che conclude la fase di valutazione del processo di V.I.A.. È un provvedimento obbligatorio e vincolante, che produce inoltre gli effetti di cui all'articolo 17;
e) studio ambientale preliminare: studio tecnico-scientifico relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 9;
f) studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, disciplinato dall'articolo 11;
g) definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'articolo 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A.;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica (screening) e l'adozione del provvedimento di V.I.A., e che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'articolo 5;
i) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
j) provincia interessata: la provincia nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati;
k) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
l) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
m) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le definizioni di cui all'articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
3. Gli Allegati A.1, A.2 e A.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 e 5.
4. Gli Allegati B.1, B.2 e B.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 bis e 5.".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3 (Informazione e partecipazione) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e del S.I.A., il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
3. Ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), l'autorità competente, su richiesta di una amministrazione interessata o del pubblico interessato, organizza la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A., nonché del relativo studio ambientale preliminare o del relativo S.I.A., in un'apposita assemblea pubblica, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito di cui all'articolo 9, comma 3, o all'articolo 14, comma 2.".
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 4 (Ambito di applicazione) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.
1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette), ovvero all'interno di aree SIC (Siti di importanza comunitaria) o ZPS (Zone di protezione speciale) in base alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.".
Art. 5
Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter nella legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4 bis
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica (screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di V.I.A., sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti:
a) i progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di V.I.A. i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
b) alla procedura di V.I.A. i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.
Art. 4 ter
Soglie dimensionali
1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del cinquanta per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette o all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del trenta per cento nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 (Autorità competenti) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna). La convenzione è onerosa per le province ed i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 6 (Sportello unico per le attività produttive) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A. disciplinata dalla presente legge e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente per l'effettuazione dei procedimenti di cui al Titolo II ed al Titolo III.
2. La procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II è conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).
3. La procedura di V.I.A. di cui al Titolo III è attivata nell'ambito del procedimento unico previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 . Dall'avvio della procedura fino all'adozione del provvedimento di V.I.A., sono sospesi i termini per la conclusione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 volto all'adozione degli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto diversi da quelli in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni del provvedimento di V.I.A. comportino modifiche progettuali, i termini per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla data in cui il proponente produce la documentazione progettuale modificata.
4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di V.I.A. può essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 .
5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un'unica conferenza di servizi degli enti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e al procedimento unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 . La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di V.I.A. si applica la disciplina di cui alla presente legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedimentali. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) quanto alle modalità d'indizione.
6. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del SUAP tutte le informazioni sull'iter procedimentale relativo alle procedure di verifica (screening) e di V.I.A.. Il SUAP assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di V.I.A..".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 7 (Opere pubbliche) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Opere pubbliche
1. Per i progetti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina del SUAP di cui all'articolo 6 e non riguardanti impianti di produzione di energia elettrica, l'autorità competente per la procedura di V.I.A. provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. Si applica quanto disposto dall'articolo 17.".
Art. 9
Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Documentazione connessa al segreto industriale
1. Nell'ambito delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di V.I.A., a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o S.I.A. preliminare. In tal caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito al progetto e ai suoi impatti ambientali. Si applica l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 .".
Art. 10
Modifiche all'articolo 8 (Direttive) della legge regionale n. 9 del 1999
1. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 9 (Verifica (screening)) della legge regionale n. 9 della 1999
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Procedura di verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'articolo 4 bis, il proponente presenta domanda all'autorità competente ovvero al SUAP, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 . Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) il progetto preliminare;
b) lo studio ambientale preliminare relativo all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi tra l'altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d'intervento;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
e) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non presenti la documentazione completa degli elementi mancanti, la domanda si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a trenta giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. L'esito positivo della verifica di completezza è immediatamente comunicato al proponente, ai fini del deposito degli elaborati nonché al SUAP.
3. Gli elaborati sono depositati, a cura del proponente, su supporto informatico, nonché, in considerazione della necessità di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico, su supporto cartaceo, per quarantacinque giorni presso l'autorità competente e presso i comuni in cui è localizzato il progetto. Sul BURERT è pubblicato, a cura dell'autorità competente, l'avviso dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente, l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito. Dell'avvenuto deposito è dato sintetico avviso all'albo pretorio dei comuni interessati. Sono inoltre pubblicati sul sito web dell'autorità competente i principali elaborati del progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e la relazione di cui al comma 1, lettera c).
4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul BURERT, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.
5. L'autorità competente può, per una sola volta, nei quarantacinque giorni previsti dal comma 3, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere la documentazione richiesta presso gli uffici di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Il proponente può altresì presentare integrazioni volontarie al progetto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
7. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi preliminare con finalità istruttorie. Alla conferenza partecipano le province, i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.
8. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , la procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.".
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 10 (Esiti della procedura) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Esiti della procedura di verifica (screening)
1. L'autorità competente conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei criteri indicati nell'allegato D, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.. Il provvedimento è adottato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli elaborati di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione della documentazione integrativa di cui all'articolo 9, comma 5. L'autorità competente si esprime sulle osservazioni presentate, previo contraddittorio con il proponente.
2. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di V.I.A.;
b) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, alla procedura di V.I.A., prevista dagli articoli 11,12,13,14,15,16,17 e 18.
3. A cura dell'autorità competente, il provvedimento di verifica (screening) è pubblicato per estratto nel BURERT. Esso è altresì pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.
4. L'esito di cui alla lettera b) del comma 2 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.".
Art. 13
Modifiche all'articolo 11 (Studio di impatto ambientale (S.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A. elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell'eventuale fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Ai fini della predisposizione del S.I.A. e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2 ter. Nella redazione del S.I.A. relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
2 quater. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .".
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 12 (Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
1. Per i progetti di cui all'articolo 11, comma 1, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta:
a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A.;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3.
2. Il proponente presenta all'autorità competente un'analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a), nonché un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Il S.I.A., in ogni caso, contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a);
e) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
f) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
g) una descrizione della fase finale di decommissiong dell'opera;
h) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A., nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 18.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relativo ai contenuti del S.I.A..
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati alla procedure di V.I.A. ad esito della procedura di verifica (screening), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).
7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.".
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 13 (Presentazione della domanda) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Presentazione della domanda di V.I.A.
1. Alla domanda di attivazione della procedura di V.I.A., presentata al SUAP ovvero all'autorità competente, sono allegati:
a) il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28.
2. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relativamente all'elenco degli atti necessari e alle modalità di deposito della documentazione.
3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e prima della pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
5. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a sessanta giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si intende ritirata.
6. Effettuata la verifica di completezza, l'autorità competente provvede a pubblicare nel BURERT l'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 14, comma 2. Prima di tale pubblicazione, l'autorità competente ne comunica la data prevista al proponente. Il proponente provvede alla pubblicazione del medesimo avviso su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
7. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 6, il proponente trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.".
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 14 (Deposito e pubblicizzazione) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente, su supporto cartaceo ed elettronico per sessanta giorni consecutivi presso la Regione, le province ed i comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico.
2. L'avviso dell'avvenuto deposito, all'esito positivo della verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
3. L'avviso dell'avvenuto deposito deve indicare:
a) il proponente;
b) l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto;
c) le sedi e gli indirizzi dei siti web ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
d) i procedimenti compresi e sostituiti.
4. Il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui all'articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 18.
5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 .
6. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.".
Art. 17
Modifiche all'articolo 15 (Partecipazione) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque può, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURERT di cui all'articolo 14, comma 2, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole:
"i soggetti interessati"
sono sostituite con"il pubblico".
3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, è abrogato.
4.
Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"disciplinate dall'articolo 14"
sono inserite le seguenti:"e dal presente articolo".
Art. 18
Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis
Integrazioni e modifiche
1. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, l'autorità competente non procede all'ulteriore corso della valutazione.
2. Il proponente può chiedere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, per una sola volta, di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione delle modifiche un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente per giustificati motivi, per un massimo di ulteriori quarantacinque. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è adottato entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3. L'autorità competente, ove ritenga che le integrazioni e le modifiche apportate ai sensi dei commi 1 e 2 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse per sessanta giorni su supporto cartaceo e contestualmente ne dia avviso con le modalità di cui all'articolo 14. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo S.I.A. e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle modifiche apportate agli elaborati ai sensi dei commi 1 e 2. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.".
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 16 (Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
1. L'autorità competente conclude la procedura di V.I.A., con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, o di cui all'articolo 15 bis.
2. Il provvedimento di V.I.A. evidenzia in modo specifico le integrazioni procedurali effettuate e le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 17.
3. Nel corso della redazione del progetto e nella fase della sua valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della valutazione ambientale per i progetti previsti da piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è già stata espletata.
4. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel BURERT. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione l'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
5. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.".
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 17 (Effetti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
1. Il provvedimento positivo di V.I.A., per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'articolo 6, nonché per i progetti relativi ad impianti di produzione di energia, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale.
2. Il provvedimento positivo di V.I.A. per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 7, ad accezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento positivo di V.I.A. ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
4. La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, comprende e sostituisce in particolare:
a) la valutazione d'incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); a tal fine il S.I.A. contiene gli elementi di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , dando ad essi specifica evidenza;
b) l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato VIII del decreto legislativo n. 152 del 2006 ; a tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste all'articolo 29 ter, e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 ;
c) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ); a tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche la relativa "Relazione paesaggistica" redatta secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.
5. Il provvedimento positivo di V.I.A. per le opere pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento comprende la verifica di assoggettabilità o la Valsat. In tal caso, il S.I.A. motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento di V.I.A. di cui all'articolo 16 contiene la dichiarazione di sintesi.
6. La procedura di V.I.A. può essere attivata da parte dei comuni, delle province e della Regione in alternativa al procedimento unico di cui agli articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies e 36 octies della legge regionale n. 20 del 2000, al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche di rispettiva competenza e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse.
7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura di V.I.A. viene svolta all'interno del procedimento unico energetico di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. A tal fine l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica energetica convoca un'unica conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il provvedimento positivo di V.I.A. comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso antecedentemente o contestualmente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione unica.
8. Il provvedimento positivo di V.I.A. obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
9. Il provvedimento negativo di V.I.A. preclude la realizzazione del progetto.
10. In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di V.I.A. ed i progetti sottoposti a V.I.A. devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di V.I.A.. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di V.I.A. deve essere reiterata.".
Art. 21
Sostituzione dell'articolo 18 (Conferenza di servizi) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di V.I.A., l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.
2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame del progetto e del S.I.A.. Essa si svolge con le modalità stabilite dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990 , in quanto compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la V.I.A. sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate. L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 6, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.
4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono almeno venti giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di V.I.A..".
Art. 22
Sostituzione dell'articolo 19 (Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali"
1. Nel caso di progetti, soggetti a procedure di verifica (screening) od a procedure di V.I.A., che risultino localizzati sul territorio di più regioni, la Giunta regionale adotta il provvedimento di V.I.A. d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, i pareri di tali regioni, delle province, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati e dispone che il proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che si esprimono nei successivi novanta giorni, trascorsi i quali l'autorità competente può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.".
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 20 (Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di competenza statale
1. Il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relativo al provvedimento di V.I.A. di competenza statale, è espresso dalla Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere delle province e dei comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1, gli elaborati relativi alla procedura di V.I.A. di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche alle province ed ai comuni interessati, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.".
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 21 (Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.".
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 22 (Monitoraggio) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Monitoraggio
1. Il provvedimento di V.I.A. contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 . A tal fine è predisposta all'interno del S.I.A. una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), e all'articolo 17, comma 8, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.".
Art. 26
Modifiche all'articolo 23 (Controllo sostitutivo) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di inutile decorso dei termini di cui all'articolo 16, comma 1, per l'assunzione del provvedimento di V.I.A. da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 24 (Vigilanza e sanzioni) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di V.I.A. di cui all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .".
Art. 28
Modifiche all'articolo 25 (Informazione e sistema informativo) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e i provvedimenti di V.I.A. con la relativa documentazione. Tale archivio è reso disponibile alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web.".
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 29
Sostituzione dell'articolo 26 (Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 26
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 25, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;
b) effetti in termini di semplificazione delle procedure di V.I.A. per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.".
Art. 30
Sostituzione dell'articolo 28 (Spese istruttorie) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di V.I.A., secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di V.I.A. sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della procedura di verifica (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del cinquanta per cento.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del cinquanta per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di V.I.A., in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10 o nella procedura di V.I.A. di cui all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro sessanta giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti condizioni e modalità:
a) su richiesta del proponente;
b) nella misura del dieci per cento per ogni mese di ritardo della conclusione della procedura;
c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del dieci per cento.
6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della procedura di V.I.A., ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.".
Art. 31
Modifiche all'articolo 30 (Disposizioni abrogative ed interpretative) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole
"ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo articolo 6"
sono sostituite dalle seguenti:"di competenza statale ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 , dalle procedure previste dal Titolo III".
Art. 32
Sostituzione dell'articolo 31 (Modifiche degli Allegati) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del trenta per cento, od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel BURERT.".
Art. 33
Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D della legge regionale n. 9 del 1999
1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 alla presente legge.
2. Gli Allegati C e D della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli Allegati C e D alla presente legge.
Art. 34
Norme transitorie
1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di V.I.A. la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.
2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della legge regionale n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge, si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale).
3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla Regione ai sensi delle previgenti normative, con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1238 (Approvazione 'direttiva generale sull'attuazione lr n. 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle 'linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del S.I.A. per la procedura di V.I.A.' (art. 8 lr n. 9/99)), per le parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
4. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
TITOLO II
Disposizioni in materia ambientale
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 (Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici) della legge regionale n. 10 del 1993
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative), è sostituita dalla seguente:
"b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in misura comunque non superiore a 30.000 volt.".
2.
Alla fine del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993 è aggiunto il seguente periodo:
"Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva della Regione.".
Art. 36
Modifiche all'articolo 4 (Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione) della legge regionale n. 10 del 1993
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1993 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 5.".
Art. 37
Competenza all'emissione delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico
1. Al fine di conseguire una gestione più omogenea ed efficace dei procedimenti di concessione relativi al demanio idrico, con deliberazione di Giunta sono individuati, in base alle tipologie d'uso, alle soglie dimensionali o alle criticità presentate, quelli da attribuire alla competenza della struttura centrale di settore.
Art. 38
Sostituzione dell'articolo 99 (Programma regionale per la tutela dell'ambiente) della legge regionale n. 3 del 1999
1.
L'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente:
"Art. 99
Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 . Il Piano regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla "Strategia nazionale di sviluppo sostenibile", indica gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione degli obiettivi nazionali.
2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, assicurano che la crescita economica comporti la riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.
3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, rifiuti e definisce gli obiettivi strategici da raggiungere che dovranno essere recepiti dalla pianificazione territoriale generale e settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per la sostenibilità.
4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta.
5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni cinque anni sulla base anche degli esiti del monitoraggio.
6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 bis.".
Art. 39
Inserimento dell'articolo 99 bis nella legge regionale n. 3 del 1999
1.
Dopo l'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 99 bis
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell'ambiente.
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine.
4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del programma la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.".
Art. 40
Sostituzione dell'articolo 100 (Quadro degli interventi) della legge regionale n. 3 del 1999
1.
L'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 100
Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli approvati ai sensi dell'articolo 99 bis sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17,18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite con l'atto di programmazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Annessi: