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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 5

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE RETE POLITECNICA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 85 del 24 maggio 2012

Art. 1
Istituzione, finalità e condizioni per la partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore, unitamente all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ove esprima volontà in tal senso, alla costituzione dell'Associazione denominata "Rete politecnica regionale", di seguito denominata associazione, con sede in Bologna, che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile. L'associazione persegue statutariamente i seguenti fini:
a) coordinare e promuovere iniziative comuni e trasversali tra i diversi istituti tecnici superiori fornendo all'uopo sostegno in termini logistici e organizzativi;
b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività;
c) favorire l'individuazione di scelte di formazione tecnico-professionale coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio;
d) promuovere nell'ambito della formazione superiore lo sviluppo di innovazione, trasferimento tecnologico e scambio con il mondo delle imprese e dell'università, anche in considerazione dell'internazionalizzazione del mondo produttivo.
2. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto preveda la nomina di un rappresentante della Regione nell'organo esecutivo.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione. I diritti attinenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.
4. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nell'organo esecutivo dell'associazione.
5. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

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