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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 5

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE RETE POLITECNICA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 85 del 24 maggio 2012

Art. 3
Norma finanziaria
1. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in aumento
Unità previsionale di base 1.6.3.2.24130 - Contributi a Enti o Istituzioni che si prefiggono scopi di istruzione - Capitolo 72832 "Spese per la quota di adesione per la costituzione del patrimonio della Associazione Rete Politecnica"
Capitolo di nuova istituzione
STANZIAMENTO DI COMPETENZA Euro 25.000,00
STANZIAMENTO DI CASSA Euro 25.000,00
Variazione in diminuzione
Unità previsionale di base 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale - Capitolo 75208 "Spese per l'attuazione di azioni di valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di innovazione per la qualificazione del sistema formativo e dell'istruzione per esperienze di continuità scolastica, compresi progetti per l'integrazione di persone in stato di disagio e situazione di handicap (L.R. 30 giugno 2003, n. 12)"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA Euro 25.000,00
STANZIAMENTO DI CASSA Euro 25.000,00.
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito dell'unità previsionale di base esistente o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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