LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012
Art. 14
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
Alla rubrica dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 sono aggiunte, in fine, le parole:
"e segnalazione certificata d'inizio attività".
2.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole
"indicati all'articolo 70 della legge 448/2001 "
sono sostituite dalle seguenti: "aziendali ed interaziendali".
3.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole
"Commissione tecnica"
è inserita la seguente:"distrettuale ".
4.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 la parola
"denuncia"
è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".