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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 24
1.
L'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 29
Personale
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui all'articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.".

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