Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 03/02/2009 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/06/2012
LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
L'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 3.".