LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 8
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2000, N. 29 "DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE "
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 6 luglio 2012
INDICE
Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 29/2000
Art. 2 - Disposizione finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 29/2000
1.
L'articolo 13 della legge regionale 29/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell'Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea legislativa in carica.".
Art. 2
Disposizione finale
1. I riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella legge regionale 29/2000 sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.