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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2000, N. 29 "DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 6 luglio 2012

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 29/2000
Art. 2 - Disposizione finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 13 della legge regionale 29/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell'Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea legislativa in carica.".
Art. 2
Disposizione finale
1. I riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella legge regionale 29/2000 sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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