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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Art. 2
Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di bonifica
1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) svolga anche l'attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio di difesa idraulica ove presente.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.
3. Con regolamento della Regione, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, sono individuati i criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2. La Regione esprime un parere preventivo di congruità in ordine alla determinazione del contributo.
4. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il Consorzio possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti.
5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali e dei territori, i soggetti gestori possono concludere accordi per una diversa gestione tecnico-idraulica e amministrativa delle reti. L'efficacia dell'accordo è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale che ne verifica la rispondenza alle pubbliche finalità.
6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come vettore di acqua concessa dall'autorità competente ad altri utenti per usi diversi dall'irriguo ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o per altre finalità di pubblico interesse. La concessione di derivazione è rilasciata, previo parere del Consorzio di bonifica, in relazione al buon regime delle acque e all'opera di presa, qualora la stessa insista sul canale consortile, e a condizione che il vettoriamento non comporti un peggioramento della qualità delle acque fluenti nello stesso.
7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri per la determinazione del canone di utilizzo della rete consortile da corrispondere al Consorzio ai sensi del comma 6.

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