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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore irriguo.
Art. 2
Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di bonifica
1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) svolga anche l'attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio di difesa idraulica ove presente.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.
3. Con regolamento della Regione, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, sono individuati i criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2. La Regione esprime un parere preventivo di congruità in ordine alla determinazione del contributo.
4. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il Consorzio possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti.
5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali e dei territori, i soggetti gestori possono concludere accordi per una diversa gestione tecnico-idraulica e amministrativa delle reti. L'efficacia dell'accordo è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale che ne verifica la rispondenza alle pubbliche finalità.
6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come vettore di acqua concessa dall'autorità competente ad altri utenti per usi diversi dall'irriguo ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o per altre finalità di pubblico interesse. La concessione di derivazione è rilasciata, previo parere del Consorzio di bonifica, in relazione al buon regime delle acque e all'opera di presa, qualora la stessa insista sul canale consortile, e a condizione che il vettoriamento non comporti un peggioramento della qualità delle acque fluenti nello stesso.
7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri per la determinazione del canone di utilizzo della rete consortile da corrispondere al Consorzio ai sensi del comma 6.
Art. 3
Contribuenza montana
1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con la pianificazione e la programmazione a scala di bacino, conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'introito derivante dalla contribuenza montana è destinato alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio.
Art. 4
Piani di classifica e contribuenza
1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica.
2. Il Consorzio di bonifica, entro centottanta giorni, elabora, sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di bonifica previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed indirizzi emanati.
3. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione alla tipologia di beneficio e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 2. Il contributo è oggetto di riscossione spontanea qualunque sia l'importo dello stesso. Il contributo inferiore alla soglia di economicità di riscossione prevista dalla legislazione vigente viene accertato, iscritto a ruolo e riscosso in via coattiva solo quando la somma di più annualità raggiunge detta soglia.
4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica presieduta dal direttore generale competente per materia e composta da:
a) due esperti espressi dalla Regione;
b) tre esperti espressi dai Consorzi di bonifica;
c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio idrico integrato territorialmente interessati;
d) un esperto espresso dall'Agenzia istituita con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), nonché un rappresentante scelto fra i propri componenti dal Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'articolo 15 della medesima legge;
e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche;
f) un esperto espresso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai fini dell'individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative nonché per la valutazione ed approvazione dei piani di classifica. La Commissione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
Art. 5
Convenzioni in avvalimento
1. La Regione e gli enti locali possono attuare forme di cooperazione con i Consorzi di bonifica per la progettazione e la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto dei principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite convenzioni.
2. La Regione può avvalersi delle competenze del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo per l'attuazione di attività di ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica relative alla gestione ottimale delle risorse idriche in agricoltura.
3. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese.
Art. 6
Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)
1.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 dopo il punto è aggiunto il periodo seguente:
"Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all'indennità di funzione spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri componenti del Comitato amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta per cento del compenso del Presidente.".
2.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 è aggiunto il periodo seguente:
"Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da sostituire.".
Art. 7
Disposizione transitoria
1. Sino all'approvazione del piano di classifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, rimane fermo l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche nei centri urbani per gli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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