LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012
Art. 5
Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
3. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale, pari ad Euro 17.300.000,00.