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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n.18

Art. 13
Attuazione degli interventi finanziati dal Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel Documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla delibera CIPE n. 1 del 2011.
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
5. Per le spese relative all'assistenza tecnica di supporto alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma attuativo del DUP, è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3423 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali.
6. Per la concessione di contributi a pubbliche amministrazioni per azioni di supporto alla progettazione degli interventi previsti dal programma attuativo del DUP è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3425 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi stessi.

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