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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n.18

Art. 22
1.
All'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) le parole
"costituite tra almeno otto Comuni"
sono sostituite dalle parole
"costituite tra almeno cinque Comuni".
2.
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2008 è sostituito dal seguente:
"2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno quattro, una delle quali scelta tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1, a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo;".
3.
All'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.".

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