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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n.18

Art. 8
1.
Al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di
"Euro 11.184.659,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 10.307.659,00".
2.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012:
a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 6.500.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 3.213.120,74
2) Cap. 23760 "Assegnazioni a intermediari finanziari specializzati, per la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolta alle p.m.i. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 3.000.000,00.".

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